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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 400

Riguardante l'applicazione della tariffa di categoria C, di abbonamento al telefono pei giornali, giornalisti ed agenzie di notizie. (023U0400)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Veduti il Regio decreto-legge 25 gennaio  1921,  n.  44,  il  Regio
decreto-legge 31 marzo 1921, n. 507, ed  il  Regio  decreto-legge  23
novembre 1921, n. 1824; 
 
  Visto il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste
e per i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  La tariffa telefonica di categoria C, di  cui  all'art.  7  del  R.
decreto-legge 23 novembre  1921,  n.  1824,  e'  accordata  anche  ai
giornali quotidiani non politici, ai loro direttori e vice direttori,
amministratori  e   vice   amministratori,   redattori   ordinari   e
corrispondenti  ordinari  che  esercitino  come  attivita'  unica   o
prevalente il giornalismo.