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REGIO DECRETO 18 febbraio 1923, n. 393

Concernente il trattamento e funzioni del personale del soppresso Economato generale. (023U0393)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri conferiti al Governo con la legge  3  dicembre
1922, n. 1601; 
 
  Veduto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, che istituisce, presso
il Ministero delle finanze, un Provveditorato generale dello Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il personale del soppresso Economato generale presso  il  Ministero
per l'industria e il commercio per un termine  non  superiore  a  tre
mesi, a partire dall'entrata in vigore  del  R.  decreto  18  gennaio
1923, n.  94,  potra'  essere  conservato  nei  posti  e  gradi  gia'
ricoperti, e disimpegnera' le proprie funzioni  alle  dipendenze  del
Provveditore generale dello Stato. 
 
  Il pagamento degli assegni spettanti a detto personale  coincidera'
a far carico, per il termine di cui sopra, ai capitoli dello stato di
previsione della spesa del Ministero suindicato. 
 
  Saranno applicate al personale stesso, agli effetti del trattamento
previsto al capoverso dell'art. 11 del R. decreto 18 gennaio 1923, n.
94, le disposizioni del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.