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REGIO DECRETO 4 febbraio 1923, n. 388

Portante miglioramenti economici agli insegnanti dei Regi istituti nautici. (023U0388)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre  1922,  n.  1601,  che  conferisce  pieni
poteri al Governo del Re; 
 
  Vista la legge 22 agosto 1922, n. 1169; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
Marina, di concerto col Nostro Ministro Segretario di  Stato  per  le
Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A decorrere dal 1. aprile 1922 lo stipendio degli insegnanti e  dei
Capi degli Istituti Nautici, le retribuzioni  agli  incaricati  delle
ispezioni didattiche e disciplinari e gli stipendi del personale  non
insegnante del Regio Istituto Nautico di Cagliari sono  stabiliti  in
conformita' delle annesse tabelle A, B, C, D, firmate d'ordine Nostro
dai Nostri Ministri Segretari  di  Stato  per  la  Marina  e  per  le
Finanze.