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REGIO DECRETO 1 febbraio 1923, n. 362

Col quale è esteso alle nuove Provincie il decreto-legge 26 luglio 1917. n. 1513, concernente l'obbligo dei Comuni di somministrare gli alloggi agli ufficiali ed alle truppe del Regio esercito e della Regia marina. (023U0362)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1322, e la legge 19  dicembre
1920, n. 1778; 
 
  Visto l'art. 4 del R.  decreto-legge  17  ottobre  1922,  n.  1353,
concernente la sistemazione politica ed  amministrativa  delle  nuove
Provincie; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta  dei  Ministri  della  guerra  e  della  marina,  di
concerto col presidente del Consiglio  dei  ministri,  segretario  di
Stato per l'interno, e con i Ministri delle finanze, della  giustizia
e degli affari di culto; Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1929, n. 1322, e 19
dicembre 1920, n. 1778 e' esteso il decreto-legge 26 luglio 1917,  n.
1513, concernente l'obbligo dei Comuni di somministrare  gli  alloggi
agli ufficiali ed alle  truppe  del  Regio  esercito  e  della  Regia
marina.