stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 25 gennaio 1923, n. 360

Circa le precedenze e Corte e nelle pubbliche funzioni del Governatore delle isole dell'Egeo. (023U0360)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 18-3-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  Visto l'art. 3 del R. decreto 19 aprile  1868,  n.  4349,  relativo
all'ordine delle precedenze; 
 
  Visto il R. decreto 3 febbraio 1901, n. 33, che  ha  determinato  i
dignitari della categoria IV. 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari  esteri  ad  interim,  di  concerto  con  il  Nostro  Ministro
segretario di Stato per gli affari dell'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Per  le  precedenze  a  Corte  e  nelle  pubbliche   funzioni,   il
Governatore civile delle isole dell'Egeo e'  classificato  al  n.  12
della categoria IV del R.  decreto  19  aprile  1868,  n.  4349,  sia
allorche' risiede nelle isole predette, sia allorche'  si  trova  nel
territorio del Regno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           MUSSOLINI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.