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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 358

Che modifica l'art. 392 del regolamento, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato circa il pagamento delle pensioni di guerra. (023U0358)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto l'art. 392 del regolamento sulla contabilita' generale  dello
Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  A deroga del  disposto  del  primo  capoverso  dell'art.  392,  del
regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con R.
decreto 4 maggio 1885, n. 3074,  potra'  essere  data  esecuzione  al
pagamento delle pensioni di guerra, in quote ripartite fra gli orfani
di guerra e la  vedova  del  militare,  sulla  base  delle  ordinanze
all'uopo emesse dai giudici delle tutele  in  forza  della  legge  18
luglio 1917, n. 1143. 
 
  Le ordinanze verranno comunicate alla Delegazione del  Tesoro,  per
gli effetti di cui al  precedente  comma,  direttamente  dal  giudice
competente. 
 
  L'Amministrazione dell'assistenza  militare  e  delle  pensioni  di
guerra provvedera' ad emettere  successivamente  i  ruoli,  ai  sensi
dell'art. 392 precitato, per la ratifica delle  variazioni  apportate
in  dipendenza  delle  ordinanze  di  cui  sopra   ai   conti   delle
corrispondenti pensioni. 
 
  Il presente decreto andra' in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                              MUSSOLINI - DE STEFANI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.