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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 356

Contenente le norme per la pubblicità commerciale, industriale e professionale sugli stampati, moduli, pubblicazioni e carte valori postali dell'Amministrazione P. T. T. (023U0356)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-4-1923
al: 14-5-1925
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il Testo Unico delle leggi postali, approvato con R.  decreto
del 24 dicembre 1899, n. 501; 
 
  Visto il decreto Reale del 17 dicembre 1922, n. 1708; 
 
  Visto il decreto Reale del 21 dicembre 1922, n.  1823,  che  abroga
l'art. 35 della legge 18 luglio 1917, n. 1143; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi di concerto con quelle delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E'  riservato  allo  Stato,  a  fine  di  pubblicita'   commerciale
industriale e professionale, l'uso  degli  spazi  disponibili  sibili
sugli stampati, moduli, pubblicazioni e carte  valori  postali  della
Amministrazione  postale  telegrafica  e  telefonica,  sulle  pareti,
vetrine   e   altre   superfici   degli    stabilimenti    dipendenti
dall'Amministrazione  stessa  e  in  genere  su  tutte  le  cose   di
pertinenza  della  medesima,  nonche'  su   speciali   tabelloni   da
applicarsi alle cassette postali di impostazione. 
 
  Allo  Stato  e'  parimenti  riservato  il  diritto  di   effettuare
qualsiasi altra forma di pubblicita' che potra' in seguito esercitare
in connessione diretta  o  indiretta  coi  servizi  dipendenti  dalla
predetta Amministrazione.