stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 355

Che reca aumento del corrispettivo per la fissazione dei canoni dovuti dai concessionari di agenzie di espressi. (023U0355)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 15-3-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
leggo 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto 3 settembre  1913,  n.  1267,  che  approva  il
regolamento di esecuzione della legge 5 maggio 1913, n. 503; 
 
  Riconosciuta la necessita' di aumentare il  corrispettivo  unitario
di centesimi due per ogni corrispondenza da recapitarsi per espresso,
stabilito dal comma c) dell'articolo 14 del regolamento predetto; 
 
  Inteso il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro,  segretario  di  Stato  per  le
poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il corrispettivo unitario di centesimi due per ogni  corrispondenza
di cui all'art. 14, comma c), del  regolamento  di  esecuzione  della
legge 5 maggio 1913, n. 503, approvato con  R.  decreto  3  settembre
1913, n. 1267, e' elevato da centesimi due a centesimi cinque.