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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 350

Concernente le Giunte di vigilanza sui Regi Istituti nautici. (023U0350)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il decreto  luogotenenziale  21  giugno  1919,  numero  1086,
convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 886; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E'  istituita  presso  ciascun  Istituto  Nautico  una  Giunta   di
vigilanza la quale viene costituita: dal preside dell'istituto  o  da
chi ne fa  le  veci;  da  due  commissari  governativi  nominati  dal
Ministero della marina e scelti possibilmente fra gli ufficiali della
Regia marina e delle Capitanerie di Porto; di  un  terzo  commissario
nominato dalla Provincia ed infine di un quarto commissario  nominato
dal Comune. 
 
  Ove la Camera di commercio od altri Enti contribuiscono alle  spese
ed all'incremento dell'Istituto, vista l'importanza  del  contributo,
puo' loro concedersi per  decreto  del  Ministro  della  marina,  che
abbiano un Commissario nella Giunta. 
 
  La scelta dei commissari eletti dalla Provincia e dal Comune  o  da
altri  eventuali  Enti  contribuenti,  deve  cadere  su  persone  che
appartengono per professione o per  ufficio  al  ceto  industriale  o
commerciale marittimo della Regione. 
 
  I Senatori del Regno e i Deputati al  Parlamento  non  possono  far
parte della Giunta di vigilanza. 
 
  Non  possono  altresi'  essere  membri  elettivi  della  Giunta  di
vigilanza i discendenti od ascendenti, suocero o genero,  fratello  o
cognato di  alcuno  dei  professori  dell'Istituto;  ne'  le  persone
appartenenti o preposte alle scuole secondarie o ad altre  scuole  di
pari grado o di grado inferiore, ne' gli insegnanti privati, anche se
siano delegati dai corpi morali nel cui seno si  devono  scegliere  i
membri della Giunta anzidetta.