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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 345

Contenente norme complementari per la esecuzione ed il collaudo dei lavori edilizi col contributo governativo. (023U0345)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto-legge del 30 novembre 1919, numero 2318, per le
case popolari ed economiche e per l'industria edilizia; 
 
  Visto l'art. 32 della  legge  20  agosto  1921,  n.  1177,  recante
provvedimenti contro la disoccupazione; 
 
  Visto il R. decreto 8 novembre 1921, n. 1636, in  esecuzione  della
legge suddetta; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Quando le licitazioni per  l'aggiudicazione  dei  lavori  da  parte
delle Cooperative edilizie assegnatarie del contributo  dello  Stato,
avvengano mediante offerte di  ribasso  sui  prezzi  stabiliti  dalla
stazione appaltante, e' fatto  divieto  di  fissare  il  massimo  del
ribasso.