stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 4 febbraio 1923, n. 335

Che stabilisce una procedura abbreviata per la revisione dei conti arretrati dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza. (023U0335)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 1-3-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge del 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  I  conti  fino  all'  esercizio  1921  incluso,  che  siano   stati
deliberati dai Consigli comunali, ma pei quali non  sia  intervenuta,
almeno, una ordinanza interlocutoria  del  Consiglio  di  prefettura,
saranno, quando il prefetto non creda di doverli deferire al giudizio
del detto Consiglio, depositati per  un  mese  nella  segreteria  del
Comune, con tutti i relativi documenti, e per lo  stesso  periodo  di
tempo   verranno   pubblicate   all'albo   pretorio   le   rispettive
deliberazioni. 
 
  Nel detto termine i contabili, e gli  amministratori  eventualmente
designati come responsabili, potranno prendere cognizione del conto e
dei documenti. 
 
  Qualora entro quindici giorni  dalla  scadenza  del  termine  sopra
indicato non siano state presentate alla  Prefettura  opposizioni  da
parte della Giunta municipale o degli interessati anzidetti, il conto
si intendera' definitivamente approvato  nelle  risultanze  stabilite
dalla deliberazione del Consiglio comunale che terra' luogo, a  tutti
gli effetti, della decisione del Consiglio di prefettura. 
 
  Il  prefetto,  su  richiesta  della  Giunta  municipale   o   degli
interessati, rilascera' attestazione. 
 
  Sara' provveduto, con la procedura ordinaria, all'esame e  giudizio
dei conti, ai quali non sia applicabile il primo comma  del  presente
articolo, e di quelli pei  quali  siano  presentate  opposizioni  nel
termine previsto dal terzo comma. 
 
  La stessa disposizione vale anche per  i  conti  delle  istituzioni
pubbliche di beneficenza, intendendosi sostituite ai Consigli ed alle
Giunte municipali le amministrazioni delle istituzioni predette. 
 
  Il  presente  decreto  andra'  in  vigore  dal  giorno  della   sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           MUSSOLINI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.