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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 330

Col quale viene stabilito il trattamento economico del personale insegnante delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura. (023U0330)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Viste le leggi 6 giugno 1885, n. 3141, e 19 luglio 1909, n. 526; 
 
  Visto il decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1710; 
 
  Visto il Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1846; 
 
  Visto il Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Le tabelle A, B, C, annesse al R. decreto 14 agosto 1920, n.  1846,
recanti gli stipendi degli insegnanti ordinari e  straordinari  delle
RR. scuole speciali  e  pratiche  di  agricoltura,  sono  sostituite,
rispettivamente, dalle tabelle A, B, C, annesse al presente decreto.