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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 328

Che reca le norme per la concessione ad Enti pubblici o privati del servizio dei casellari postali. (023U0328)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-4-1923
al: 30-6-1926
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto l'art. 1 del Testo Unico delle leggi postali approvato con R.
decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e  l'articolo  43  del  Regolamento
generale intorno al servizio postale  approvato  con  R.  decreto  10
febbraio 1901, n. 120; 
 
  Ritenuto che  il  servizio  delle  caselle  per  la  corrispondenza
postale  in  arrivo  e'  da  comprendersi  fra   le   operazioni   di
distribuzione che costituiscono privativa dell'Amministrazione  delle
poste; 
 
  Inteso il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il Ministro delle poste e dei telegrafi e' autorizzato a  concedere
ad Enti od a privati, che ne facciano domanda e presentino le  dovute
garanzie, l'esercizio del servizio delle caselle per la distribuzione
delle corrispondenze dirette a destinatari  diversi  che  ne  abbiano
fatta richiesta, con le norme stesse  stabilite  dall'Amministrazione
delle poste e dei telegrafi  per  i  servizi  delle  proprie  caselle
postali. 
 
  I concessionari predetti non possono in ogni caso  usufruire  degli
impianti, dei locali, ne' del personale della  Amministrazione  delle
poste.