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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 297

Concernente la facoltà di emettere mandati di anticipazione anche per somme superiori alle lire trentamila per le spese riguardanti i servizi per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. (023U0297)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601,  per  la  concessione  dei
pieni poteri al Governo del Re; 
 
  Visto il Nostro decreto 14 gennaio 1923, n. 31, con  cui  e'  stata
istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari  dell'interno,  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto col Ministro delle finanze; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Al pagamento delle  spese  per  i  servizi  relativi  alla  Milizia
volontaria per la sicurezza nazionale potra' provvedersi con  mandati
di anticipazione, anche per somme superiori alle lire trentamila,  da
emettersi a favore dei comandi della milizia medesima,  dei  prefetti
del Regno e del cassiere del Ministero dell'interno.