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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 296

Riguardante le indennità da corrispondersi per il servizio notturno al personale postale, telegrafico e telefonico. (023U0296)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il regolamento organico per l'Amministrazione delle  poste  e
dei telegrafi, approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, numero 983; 
 
  Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1919, n. 66; 
 
  Visto il decreto-legge 8 giugno 1920, n. 770; 
 
  Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 57; 
 
  Inteso il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Per tutto il personale  appartenente  all'Amministrazione  postale,
telegrafica e telefonica e'  considerato  «servizio  notturno»,  agli
effetti dell'indennita', quello prestato dalle 22 allo 6.