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REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 293

Che modifica il sistema di percezione della imposta sui tessuti di lusso e sui guanti. (023U0293)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio o per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visti i Nostri decreti 24 novembre 1919, n. 2165 e 8 gennaio  1920,
n. 8; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il ministro delle finanze ha  la  facolta'  di  provvedere  che,  a
datare dal 1° aprile 1923, l'imposta di fabbricazione sui tessuti  di
lusso o sui guanti, anziche' dal fabbricante, al momento  dell'uscita
dei prodotti  dalla  fabbrica,  venga  corrisposta  dal  commerciante
all'ingrosso, o anche in vece sua dal commerciante al minuto.