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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 290

Circa l'applicazione del decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relativo all'assegno concesso al personale postale, telegrafico e telefonico in virtù dell'art. 66 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858. (023U0290)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 
 
  Inteso il Consiglio dei ministri; 
 
  Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato delle  poste  e
dei telegrafi, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il terzo comma dell'art. 36 del R. decreto 30  settembre  1922,  n.
1290,  deve  interpretarsi  nel  senso  che  l'assegno  concesso   al
personale dell'Amministrazione postale telegrafica  e  telefonica  in
virtu' dell'art. 66 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n.  1858,  e
successive modificazioni  e'  mantenuto  nei  limiti  degli  stipendi
massimi  risultanti  dalle  tabelle  annesso  al   R.   decreto-legge
medesimo,  in  quanto  tale  assegno  non  deve  essere  aumentato  e
commisurato ai maggiori stipendi concessi dal R. decreto 30 settembre
1922, n. 1290, ma deve invece esser mantenuto soltanto  nella  misura
stessa stabilita per ciascun impiegato od  agente  all'atto  del  suo
primo conferimento dal 1° maggio 1919. 
 
  Detto assegno verra' gradatamente ridotto nei modi  e  nei  termini
stabiliti dall'art. 54 del R.  decreto-legge  medesimo  e  successive
modificazioni,  vale  a  dire  verra'  ridotto   quando   il   cumulo
dell'assegno, determinato come e' detto nel precedente comma, con  lo
stipendio spettante a ciascuno in virtu' delle nuove tabelle, venga a
superare il massimo stipendio  fissato  dalle  tabelle  medesime  pel
proprio grado. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                         MUSSOLINI - COLONNA DI CESARO' - DE STEFANI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.