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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 288

Che autorizza una 21ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923. (023U0288)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione  e
sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto  17
febbraio 1884, n. 2016; 
 
  Visto cha sul fondo di riserva per le spesa impreviste inscritto in
L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'esercizio finanziario  1922-923,  in  conseguenza  delle
prelevazioni gia' autorizzate in L. 15.624.500, rimane disponibile la
somma di L. 4.375.500 ; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri ; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al  capitolo
n. 126 dello stato di previsione delle spesa del Ministero del tesoro
per  l'esercizio  finanziario  1922-1923,  e'  autorizzata  una   21ª
prelevazione          nella          somma          di           lire
quattrocentonovantamilatrecentotrenta (L.490,330) da ripartirsi fra i
seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri
infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo : 
 
  Ministero del tesoro: 
 
  Cap. n. 53. Assegni e indennita' di missione al personale 
  dell'Ufficio di presidenza del Consiglio 
  dei ministri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000- 
 
  Cap. n. 54. Compensi vari al personale della 
  presidenza del Consiglio dei ministri  . . . . . . . . . 35.000- 
 
  Cap. n. 56. Spese casuali della presidenza del 
  Consiglio dei ministri   . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000- 
 
  Cap. n. 69. Spese di ufficio (Avvocature erariali) . . . 50.000- 
 
  Cap. n. 305 (aggiunto). Compensi ai componenti 
  i Comitati di revisione per il controllo della 
  gestione amministrativa e sulla contabilita' di 
  varie Amministrazioni dello Stato  . . . . . . . . . . .  6.000- 
 
  Cap. n. 355-ter. Rimborso all'Amministrazione 
  della Real Casa delle spese pel trasporto 
  dell'archivio dal palazzo Pitti alla 
  Reggia di Pisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.475- 
 
  Ministero delle finanze: 
 
  Cap. n. 242. Acquisti eventuali di stabili . . . . . . . 30.000- 
 
  Ministero della giustizia e degli affari di culto: 
 
  Cap. n. 6. Indennita' di trasferta, di tramutamento, 
  di missioni, ecc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000- 
 
  Cap. n. 7. Indennita' per incarichi eventuali 
  e studi diversi a funzionari non dipendenti 
  dal Ministero, ecc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000- 
 
  Cap. n. 9. Indennita' a componenti il Consiglio 
  superiore di magistratura, ecc . . . . . . . . . . . . . 50.000- 
 
  Cap. n. 10. Compensi per lavori 
  e servizi straordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000- 
 
  Cap. n. 23.- Manutenzione e conservazione 
  del Palazzo di giustizia in Roma . . . . . . . . . . . . 40.000- 
 
  Ministero degli affari esteri: 
 
  Cap. n. 51-quater. Assegnazione a favore del 
  Commissariato generale per l'emigrazione per 
  le spese relative alla rappresentanza dell'Italia 
  alla IV Conferenza internazionale 
  del lavoro in Ginevra . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.355- 
 
  Ministero dell'istruzione pubblica: 
 
  Cap. n. 8. Indennita', diarie e gettoni di 
  presenza ai membri del Consiglio superiore di 
  pubblica istruzione, ecc. . . . . . . . . . . . . . . .  50.000- 
 
  Cap. n. 153-bis (di nuova istituzione) 
  Spese per lavori urgenti di riparazione al palazzo 
  della R. Accademia scientifica-letteraria di Milano . .  16.500- 
 
  Ministero della guerra: 
 
  Cap. n. 60- IV (di nuova istituzione). 
  Spese per la coniazione di medaglie d'argento 
  al valor militare da conferirsi ai superstiti 
  francesi delle campagne del 1859  . . . . . . . . . . .  40.000- 
                                                          -------- 
                                                          490.330 
                                                          -------- 
 
  Questo  decreto  sara'  presentato  al  Parlamento   per   la   sua
convalidazione. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi o  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                              MUSSOLINI - DE STEFANI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.