stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 282

Col quale, a decorrere dal 1° marzo 1923, cessano di avere effetto le esenzioni e privilegi vigenti in materia di tassa di bollo sulle cambiali. (023U0282)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 9-3-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  A decorrere dal 1° marzo 1923 cessano di  avere  effetto  tutte  le
esenzioni e privilegi vigenti in materia  di  tassa  di  bollo  sulle
cambiali, eccettuate soltanto  le  cambiali  soggette  allo  speciale
regime stabilito col R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                              MUSSOLINI - DE STEFANI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.