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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 280

Concernente il privilegio degli Istituti di credito per le stime degli immobili nei procedimenti di incanto, giusta l'art. IV lettera c) dell'Ordinanza ministeriale austriaca 28 ottobre 1865 B. L. I. n. 110, mantenuta in vigore dall'art. 5 della legge di introduzione al regolamento esecutivo vigente nelle nuove Provincie. (023U0280)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione. 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre  1920,  n.
1778; 
 
  Visto  l'art.  5  della  legge  di  introduzione  del   regolamento
esecutivo austriaco del 27 maggio 1896 B. L. I. numero 78; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la giustizia  e
gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'art. 4, lettera c) della Ordinanza Ministeriale 28  ottobre  1865
B. L. I. n. 110, mantenuto in  vigore  dall'art.  5  della  legge  di
introduzione del regolamento esecutivo del 27 maggio 1896 B. L. I. n.
78, non si applica, nei riguardi del territorio del Trentino e  della
Venezia Giulia, ai mutui  contratti  prima  del  21  aprile  1919  e,
rispetto al territorio della Dalmazia annesso all'Italia con la legge
19 dicembre 1920, n. 1778, a quelli contratti  prima  del  20  giugno
1921. E' fatta soltanto eccezione per i casi  in  cui  le  condizioni
d'asta si trovino  gia'  approvate  con  decisioni  passate  in  cosa
giudicata anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.