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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 279

Che estende alle nuove Provincie la legge e il regolamento sull'esercizio della professione di ragioniere. (023U0279)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19  dicembre  1920,  n.
1778; 
 
  Sulla proposta del Ministro guardasigilli, segretario 
 
  di Stato per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono pubblicati nei territori annessi  in  virtu'  delle  leggi  26
settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n.  1778,  la  legge  15
luglio 1906, n. 327, sull'esercizio della professione di ragioniere e
il relativo regolamento approvato con R.  decreto  9  dicembre  1900,
numero 715, con le modificazioni che seguono.