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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 278

Che conferisce ai procuratori generali presso le Corti di appello la competenza per autorizzare gli Enti di culto ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili. (023U0278)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037,  sugli  acquisti  dei  corpi
morali; 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per il  riordinamento  del
sistema tributario e della pubblica amministrazione; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di  Stato  per
la Giustizia e gli Affari di Culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La competenza a provvedere agli effetti della legge 5 giugno  1850,
n. 1037, sulle domande degli Enti di culto  per  l'autorizzazione  ad
accettare lasciti o donazioni oppure ad acquistare beni immobili,  e'
conferita, con  le  eccezioni  indicate  nell'articolo  seguente,  al
procuratore generale  del  Re  presso  la  corte  d'appello  nel  cui
distretto gli enti hanno sede. 
 
  Il  procuratore  generale  provvede  con  decreto,  previo   parere
dell'economo generale dei benefici vacanti o  del  prefetto,  secondo
che gli enti siano o meno di natura beneficiaria.