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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 276

Che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali in S A P (023U0276)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-2-1923
al: 10-9-1925
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254,  sull'avanzamento  nel  Regio
esercito e successive modificazioni; 
 
  Vista la legge 8 giugno 1913, n.  601  recante  modificazioni  alla
legge sull'avanzamento nel R. esercito; 
 
  Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301 che porta aggiunte e  varianti
alle leggi sull'avanzamento nel Regio esercito; 
 
  Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n.
254, approvato con Nostro decreto 21 lago 1907, n. 626  e  successive
modificazioni; 
 
  Visto il Nostro decreto 28 luglio 1913, n. 910, che  stabilisco  le
norme e i programmi per gli esperimenti  dei  tenenti  colonnelli  di
tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento; 
 
  Visto il Nostro decreto 22 ottobre 1914, n. 1229 che  modifica  gli
articoli 3 e 5 del Nostro decreto 28 luglio 1913, n. 910; 
 
  Visto il Nostro decreto 24 gennaio 1915,  n.  51,  riguardante  gli
esperimenti ai quali devono essere sottoposti i capitani di tutte  le
armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento ad anzianita'; 
 
  Visto il Nostro decreto  11  dicembre  1913,  n.  1384,  col  quale
vengono stabilite le norme e i  programmi  per  gli  esperimenti  dei
capitani  di  tutte  le  armi  e   di   tutti   i   corpi   aspiranti
all'avanzamento a scelta; 
 
  Visto il Nostro decreto  10  maggio  1914,  n.  439  col  quale  e'
modificato l'art. 2 del Nostro decreto 11 dicembre 1913, n, 1384; 
 
  Visto il Nostro decreto 21 novembre 1901,  n.  558,  relativo  agli
esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti; 
 
  Visto  il  Nostro  decreto  7  gennaio  1923,   n.   12,   relativo
all'ordinamento dell'esercito; 
 
  Sulla proposta dal Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 2 dei Nostro decreto 22  ottobre  1914,  numero  1229,  e'
sostituito il seguente: 
 
  I tenenti colonnelli dei corpi sanitario e di commissariato  (ruolo
ufficiali commissari) dovranno compilare, entro  il  termine  massimo
(di giorni trenta, una  memoria  riguardante  l'organizzazione  e  il
funzionamento dei servizi di sanita'  e  di  commissariato,  in  base
all'esperienza di guerra. 
 
  Dette memorie saranno sottoposto all'esame di apposita  Commissione
presieduta  da  un  generale  d'esercito  o  di  armata  e  designato
comandante di armata. 
 
  Innanzi a tale Commissione  i  candidati  saranno  poi  chiamati  a
discutere oralmente la propria memoria  ed  a  rispondere  intorno  a
tutti quegli altri argomenti, relativi al  rispettivo  servizio,  sui
quali la Commissione stessa credera' opportuno interrogarli.