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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 275

Che dispone il passaggio del servizio di assistenza ai profughi dal Ministero per le terre liberate a quello dell'interno. (023U0275)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 19 gennaio 1919,  n.  41,  di  istituzione  del
Ministero per le terre liberate e quelli di proroga successivi; 
 
  Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1836, contenente norme per
la cessazione del servizio di assistenza ai profughi; 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 601, concernente delegazione  di
pieni poteri al Governo del Re  per  il  riordinamento  del  servizio
tributario e della pubblica Amministrazione; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per le terre liberate, di concerto  col
Presidente dei Consiglio, Ministro  per  l'interno,  e  col  Ministro
delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Tutti i poteri e le funzioni spettanti al Ministero  per  le  terre
liberate per l'assistenza ai profughi  in  base  all'art.  2  del  R.
decreto 19 gennaio 1919, n. 41,  sono  trasferiti,  a  decorrere  dal
giorno della pubblicazione nella Gazzetta  ufficiale  del  Regno  del
presente decreto, al Ministero per l'interno.