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REGIO DECRETO 4 febbraio 1923, n. 272

Con cui si dispone il passaggio dal Ministero dell'interno al Sottosegretariato per l'assistenza Militare e le pensioni di guerra dei servizi attinenti alla protezione ed assistenza degli invalidi ed orfani di guerra. (023U0272)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legga 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Veduta  la  legge  25  marzo  1917,  n.  481,  sulla  protezione  e
l'assistenza   degli   invalidi   della   guerra,   modificata    dal
decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573; 
 
  Veduta la legge 18 luglio  1917,  n.  1143,  per  la  protezione  e
l'assistenza degli orfani di guerra; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di riunire sotto unica  direzione,  per  un
piu' efficace coordinamento, tutti i servizi relativi alla protezione
ed alla assistenza degli ex combattenti e delle loro famiglie; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri,  Ministro
dell'interno, di concerto coi Ministri delle finanze, della guerra  e
della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A datare dal giorno della entrata in vigore del presente decreto, i
servizi attinenti alla protezione  ed  assistenza  degli  invalidi  e
degli orfani, di guerra faranno passaggio  al  Sottosegretariato  per
l'assistenza militare e le pensioni di guerra; 
 
  Le attribuzioni conferite al Ministro dell'interno dalla  legge  25
marzo 1917, n. 481, modificata dal decreto-legge  Luogotenenziale  27
marzo 1919, n. 573, dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143, nonche'  dai
relativi regolamenti approvati  rispettivamente  con  R.  decreto  29
febbraio 1920, n. 654, e con decreti Luogotenenziali 30 giugno  1918,
nn. 1044 e 1003, 23 febbraio e 6 luglio 1919, n. 413 e 1395, e dal R.
decreto 8 maggio 1921, n. 769, sono demandate al  Sottosegretario  di
Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.