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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 259

Che sospende gli scrutinii anticipati dei giudici e dei consiglieri di Corte di appello e gradi rispettivamente equiparati, interpreta alcune disposizioni sull'ordinamento giudiziario e da norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. (023U0259)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri conferiti al Governo  del  Re  dalla  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato  per
la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                               Art. 1. 
 
 
  In   via   transitoria   ed   in   attesa   della   nuova   riforma
dell'ordinamento giudiziario vigente, sono sospesi gli  scrutini  con
anticipazione, dei consiglieri di Corte di appello, dei giudici e dei
magistrati di grado rispettivamente  equiparato,  disciplinati  dagli
articoli 103 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, 21, 22,  23  e
24 del R. decreto 15 settembre 1922, n. 1284. 
 
  Durante tale periodo, gli scrutinii saranno fatti secondo  l'ordine
di anzianita' a norma dell'art. 102 del R. decreto 14 dicembre  1921,
n. 1978.