stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 251

Concernente il collocamento in posizione ausiliaria speciale e la dispensa dal servizio degli ufficiali della R. marina. (023U0251)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 7-3-1923
al: 21-4-1923
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto n. 135 in data 11 gennaio 1923  che  stabilisce
nuovi organici per gli ufficiali della Regia marina; 
 
  Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12 sull'ordinamento  del  R.
esercito; 
 
  Visti i Regi decreti-legge 20 aprile 1920, n. 453 e 3 giugno  1920,
n. 710, relativi al trattamento  economico  degli  ufficiali  del  R.
esercito eccedenti ai ruoli organici; 
 
  Visti i Regi decreti-legge 22 aprile 1920, n. 472 e 6 giugno  1920,
n. 730 che estendono i due precedenti decreti agli ufficiali della R.
marina con qualche modificazione; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro della marina, di  concerto  con  quello
delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  In dipendenza  del  paragrafo  X  delle  disposizioni  esecutive  e
transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, e  in  applicazione
del disposto dell'art. 7 del R. decreto n. 135  in  data  11  gennaio
1923, gli ufficiali della Regia  marina  designati  dalle  competenti
Commissioni di avanzamento in base agli articoli 3, 4 e 6 del decreto
stesso saranno, a modificazione di quanto e' stabilito dagli articoli
citati, di autorita' collocati in  posizione  ausiliaria  speciale  o
dispensati dal servizio  attivo,  senza  il  vincolo  del  preventivo
accoglimento delle domande intese ad ottenere tali posizioni. Avverso
ai collocamenti in posizione ausiliaria speciale ed alle dispense dal
servizio attivo cosi' disposti non e' ammesso alcun gravame.