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REGIO DECRETO 4 febbraio 1923, n. 249

Concernente lo scioglimento delle Giunte provinciali, e di determinate Giunte territoriali, per il collocamento e la disoccupazione. (023U0249)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta  la  legge  3  dicembre  1922,  n.  1601,   concernente   la
delegazione dei pieni poteri al Governo del Re, per il  riordinamento
del sistema tributario e della pubblica Amministrazione; 
 
  Veduti il decreto-legge 19 ottobre 1919,  n.  2214,  relativo  alla
istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la  disoccupazione
involontaria per mancanza di lavoro, ed  il  R.  decreto  5  febbraio
1922, n. 209, che  estende  nei  territori  annessi  la  legislazione
vigente nel Regno sul collocamento e sulla disoccupazione; 
 
  Veduta la deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  in  data  30
dicembre 1922, circa il riordinamento dei servizi per il collocamento
e l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione  involontaria
per mancanza di lavoro; 
 
  Veduto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 41; 
 
  Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il lavoro e  la
previdenza sociale, di concerto  col  presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione  sono
sciolte.