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REGIO DECRETO 4 febbraio 1923, n. 234

Che abolisce il Comitato interministeriale istituito con l'art. 10 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per coordinare il piano delle opere pubbliche e le spese relative. (023U0234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri delegati conferiti al Governo con la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Veduta la legge 20 agosto 1921, n. 1177; 
 
  Veduto il R. D. L. 19 novembre 1921, n. 1704; 
 
  Sulla proposta  del  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto coi Ministri delle finanze e dei lavori pubblici; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' abolito il Comitato  internazionale,  istituito  con  l'art.  10
della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per coordinare  il  piano  delle
opere pubbliche e le spese relative. 
 
  Le attribuzioni del soppresso Comitato sono  deferite  al  Ministro
dei lavori pubblici.