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REGIO DECRETO 21 gennaio 1923, n. 225

Contenente disposizioni per l'ammissione nella carriera diplomatico consolare. (023U0225)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato  ad  interim
per gli affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Alla carriera diplomatico consolare si accede mediante unico  esame
di concorso a cui potranno partecipare tutti i  cittadini  del  Ragno
forniti dei seguenti requisiti: 
 
    a) eta' non minore di anni 21 ne' maggiore dei 30; 
 
    b) avere soddisfatto agli obblighi di leva; 
 
    c)  essere  di  sana  e  robusta  costituzione  che  permetta  di
affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili
non derivanti da ragioni di guerra; 
 
    d) avere tenuto sempre lodevole condotta; 
 
    e) avere la laurea in legge oppure l'attestato di  licenza  degli
Istituti cui, in virtu' di speciali decreti reali, sono state  estese
le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5830, per l'ammissione
ai concorsi diplomatici o a quelli consolari. 
 
  L'adempimento di  tali  condizioni  non  vincola  il  Ministero  ad
accogliere le domande di ammissione al concorso. 
 
  Non si possono indire concorsi per un numero di posti  superiore  a
quelli vacanti nei ruoli. 
 
  Chi abbia partecipato a due concorsi per l'ammissione alla carriera
diplomatico-consolare non puo' essere ammesso ad un terzo.