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REGIO DECRETO 1 febbraio 1923, n. 219

Che modifica alcune norme contenute nel R. decreto 2 febbraio 1922. n. 198, col quale si stabiliscono le modalità relative alla costituzione ed al funzionamento dell'Ufficio tecnico speciale per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia. (023U0219)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-3-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D ITALIA 
 
  Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1696; 
 
  Visto il Nostro decreto 2 febbraio 1922, n. 198, che stabilisce  le
modalita' relative alla costituzione ed al funzionamento dell'Ufficio
istituito col R. decreto-legge su  citato  per  la  costruzione,  per
conto diretto dello Stato, delle ferrovie secondarie in Sicilia; 
 
  Ritenuta la opportunita' di modificare alcune delle norme contenute
nel Regio decreto ora citato; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Gli articoli 3 e 4 del decreto Reale 2 febbraio 1922, n. 198,  sono
sostituiti dall'articolo seguente: 
 
  «Con decreto Reale, su proposta del Ministro dei  lavori  pubblici,
sara' nominato il direttore superiore dell'Ufficio. 
 
  Con decreto del Ministro dei lavori pubblici saranno  nominati:  il
direttore tecnico  e  quello  amministrativo,  il  ragioniere  ed  il
cassiere. I titolari di queste ultime  tre  cariche  dovranno  essere
prescelti tra funzionari governativi». 
 
  «Potranno inoltre essere destinati all'Ufficio  funzionari  che  si
trovino gia' in servizio presso l'Amministrazione  dello  Stato,  con
speciali indennita' che saranno  stabilite,  di  caso  in  caso,  dal
Ministro dei lavori pubblici di concerto con  quello  delle  finanze,
entro i limiti delle spese di cui all'art.  2  del  decreto  Reale  2
febbraio 1922, n. 198. 
 
  «Previa  autorizzazione  del  Ministro  dei  lavori  pubblici   che
determinera'  anche  la  retribuzione  per  ogni  singola  qualifica,
all'assunzione di nuovo personale provvedera' il direttore  superiore
dell'Ufficio, con contratti di prestazione d'opera, aventi  carattere
di assoluta temporaneita'. I contratti con persone munite  di  titolo
di studi superiori ed assunti  per  mansioni  corrispondenti  a  tali
titoli, saranno approvati con decreto Ministeriale. 
 
  «Per le saltuarie esigenze dello studio di campagna dei progetti il
direttore  superiore  potra'  anche  assumere  personale   subalterno
giornaliero da pagarsi con liste settimanali. 
 
  «Per i lavori di campagna e per gli uffici delle sezioni distaccate
dovranno essere assunti invalidi di guerra a  senso  della  legge  21
agosto 1921, n 1912». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 1° febbraio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            CARNAZZA. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.