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REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1923, n. 215

Concernente la coniazione di buoni di cassa metallici e di monete di nichelio e di bronzo. (023U0215)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-3-1923
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
            per grazia di Dio per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il   Ministro   delle   finanze   e'   autorizzato   a   provvedere
indipendentemente   dalla   operazione   concernente   la   integrale
sostituzione dei buoni di cassa cartacei da lire una  e  due  di  cui
alla legge 17 febbraio 1921,  n.  141,  alla  fabbricazione  ed  alla
emissione di cento milioni di lire di buoni  di  cassa  in  pezzi  di
nichelio puro del valore nominale di lire una e di lire  due  secondo
un riparto da determinarsi con decreto del Ministro medesimo. 
 
  Il Ministro delle finanze resta pure autorizzato  a  destinare  una
parte dei  detti  cento  milioni  alla  fabbricazione  di  monete  di
nichelio puro  da  centesimi  cinquanta  di  cui  ai  RR.  decreti  4
settembre 1919, n. 1618, e 10 agosto 1920, n. 1139.