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REGIO DECRETO 4 febbraio 1923, n. 214

Con cui si provvede alla soppressione del Consiglio superiore e delle Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e al trasferimento delle rispettive attribuzioni al Consiglio di Stato e alla Giunta provinciale amministrativa. (023U0214)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti la legge 18 luglio 1904, n. 390, e il  relativo  regolamento
1° gennaio 1905, n. 12; 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il  Consiglio  superiore  di  assistenza  e  beneficenza  pubblica,
istituito con l'art. 14 della  legge  18  luglio  1904,  n.  390,  e'
soppresso e tutte le attribuzioni ad esso deferite dall'art. 16,  nn.
2, 3, 4 e 5, della detta legge e da altre leggi  e  regolamenti  sono
devolute al Consiglio di Stato. 
 
  Le attribuzioni demandate al Comitato di  erogazione  del  predetto
Consiglio superiore dall'art. 19 della legge 29 agosto 1922, n. 1254,
e dall'art. 3 del R. decreto 2 febbraio 1922, n. 114, sono soppresse.