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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 205

Che reca provvedimenti a favore degli studenti del libero Istituto superiore di studi commerciali in Palermo. (023U0205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, ed  il  relativo  regolamento
generale approvato con Regio decreto 10 agosto 1920, n. 1482; 
 
  Visto l'art. 7 del Regio decreto-legge 3 dicembre  1922,  n.  1750,
col quale e' fondato  in  Catania  un  Regio  Istituto  superiore  di
scienze economiche e commerciali; 
 
  Considerato che esiste in Palermo un libero Istituto  superiore  di
studi  commerciali  e  coloniali  al  quale  sono  iscritti  numerosi
studenti per i quali e' equo e giusto siano  riconosciuti  gli  studi
intrapresi e compiuti; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Agli alunni  inscritti  nel  libero  Istituto  superiore  di  studi
commerciali e coloniali in Palermo alla data del presente decreto  ed
a quelli che gia' presso di esso  abbiano  compiuto  l'intero  corso,
potranno essere riconosciuti gli studi fatti, gli esami superati ed i
titoli conseguiti nei limiti  e  nei  modi  che  verranno  fissati  a
termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1750 per
gli  alunni  del  R.  Istituto  superiore  dl  scienze  economiche  e
commerciali in Catania.