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REGIO DECRETO 1 febbraio 1923, n. 200

Recante disposizioni complementari sulle attribuzioni del commissario straordinario per le ferrovie dello Stato. (023U0200)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 8 dicembre 1922, n. 1601, che delega al Governo  del
Re i pieni poteri; 
 
  Visto il Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1681, che  scioglie  il
Consiglio d'amministrazione delle ferrovie  dello  Stato  affidandone
temporaneamente le funzioni ad un commissario straordinario; 
 
  Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto  con  i  Ministri  dei  lavori  pubblici,  dell'industria  e
commercio e delle finanze; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  All'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681, e' aggiunto il
comma seguente: 
 
  «Lo stesso commissario straordinario provvede alla esecuzione delle
disposizioni che verranno emanate in applicazione dell'art.  1  della
legge 3 dicembre 1922 numero  1601,  per  quanto  riguarda  l'Azienda
delle ferrovie dello Stato».