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REGIO DECRETO 25 gennaio 1923, n. 183

Concernente l'ordinamento del R. esercito - Stabilimenti di artiglieria. (023U0183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 14 del R. decreto in  data  7  gennaio  1923,  n.  12,
relativo all'ordinamento del R. esercito; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le sezioni staccate d'artiglieria sono 17. 
 
  Gli stabilimenti d'artiglieria sono i seguenti: 
 
  Arsenali R. esercito, due; 
 
  Officine artiglieria R. esercito, due, di  cui  una  da  sopprimere
gradualmente secondo le norme del successivo art. 3; 
 
  Fabbriche d'armi R. esercito, una; 
 
  Laboratori di precisione R. esercito, uno; 
 
  Pirotecnici R. esercito, uno; 
 
  Polverifici R. esercito, uno.