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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 174

Concernente l'applicazione di una tassa consegna merci in alcuni distretti camerali delle nuove Provincie. (023U0174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
          per grazia di Dio e per la volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 19 dicembre 1920, n. 1778, e 26 settembre  1920,  n.
1322; 
 
  Visto il decreto  18  giugno  1920,  n.  646/4905  del  Commissario
generale civile per la Venezia Giulia, col quale venne istituita  una
tassa consegna merci a favore della Camera di commercio di Trieste; 
 
  Visto il decreto 15 gennaio  1921,  n.  464/10889  del  Commissario
generale civile per la Venezia Giulia, col quale venne istituita  una
tassa consegna merci a favore della Camera di commercio di Gorizia; 
 
  Visto il decreto 20 luglio 1921, n.  34645/III/3,  del  commissario
generale civile per la Venezia Tridentina, col quale venne  istituita
una tessa consegna merci  a  favore  della  Camera  di  commercio  di
Rovereto; 
 
  Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, col quale  venne
riconosciuta la piena efficacia dei precitati decreti dei  Commissari
generali civili; 
 
  Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353; 
 
  Visto il decreto 20 novembre  1922  di  S.  E.  il  presidente  del
Consiglio  dei  ministri  col  quale  vengono  passati  alla  diretta
trattazione del Ministero dell'industria e commercio  gli  affari  di
sua competenza riguardanti le nuove Provincie, trattati in precedenza
dall'Ufficio centrale per le nuove Provincie; 
 
  Visto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1446; 
 
  Ritenuta la convenienza di modificare l'attuale assetto della tassa
consegna merci applicata  a  favore  delle  Camere  di  commercio  di
Rovereto, Gorizia e Trieste e di prorogarne il periodo  di  tempo  di
applicazione; 
 
  Ritenuta la opportunita' di autorizzare l'imposizione  della  tassa
consegna merci anche a favore della Camera di commercio di Bolzano; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A  far  tempo  dal  1°  gennaio  1923  e'  aggiunta   la   seguente
disposizione dell'art. 2 delle ordinanze commissariali: 
 
  a) 18 giugno 1920, n. 646/4905, del Commissario generale civile 
     per la Venezia Giulia (Tassa consegna merci 
     Camera commercio Trieste); 
 
  b) 15 gennaio 1921, n. 464/10889 del Commissario generale 
     civile per la Venezia Giulia (Tassa consegna merci Camera 
     commercio Gorizia); 
 
  c) 20 luglio 1921, n. 34646/III/3 (Tassa consegna merci 
     Camera commercio Rovereto). 
 
  «Sono eccettuati dalla imposizione della  tassa  consegna  merci  i
trasporti di merci,  armi  e  munizioni,  fatti  dall'Amministrazione
militare per il rifornimento del R. esercito  e  della  R.  marina  e
quelli fatti dal Ministero delle finanze per i  generi  di  monopolio
industriale dello Stato».