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REGIO DECRETO 28 gennaio 1923, n. 172

Che fa cessare, a partire dal 1 febbraio 1923, tutte le indennità assegnate ai componenti i Comitati liquidatori e i Collegi dei revisori dei Consorzi provinciali granari. (023U0172)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-2-1923
al: 15-12-2010
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                          VITTORIO EMANUELE 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto   il   decreto   del    commissario    generale    per    gli
approvvigionamenti  e  consumi  del  20   novembre   1920,   relativo
all'ordinamento dei Consorzi provinciali granari; 
 
  Visto il decreto del  Ministro  delle  finanze  15  novembre  1921,
relativo alla liquidazione dei Consorzi granari; 
 
  In virtu' dei poteri delegati al Governo del  Re  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Su proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A  partire  dal  1°  febbraio  1923  cessano  tutte  le  indennita'
assegnate ai componenti dei Comitati liquidatori e  dei  Collegi  dei
revisori dei Consorzi provinciali granari.