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REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 169

Che fissa la consistenza numerica dei ruoli del personale dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione e reca norme per il completamento di detti ruoli e per l'estensione al Commissariato stesso dei provvedimenti di carattere generale concernenti le pubbliche Amministrazioni. (023U0169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R.
decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205; 
 
  Visto il regolamento per la gestione amministrativa e contabile del
Fondo per l'emigrazione, approvate con R. decreto 16 maggio 1912,  n.
556; 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al  Governo
del Re pieni poteri per la riforma delle pubbliche Amministrazioni; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  che  ai  servizi  dell'emigrazione  venga
concesso soltanto il personale direttivo  ed  esecutivo  strettamente
indispensabile e particolarmente idoneo alle  funzioni  tecniche  che
deve disimpegnare; 
 
  Ritenuta altresi' la  necessita'  di  fissare  in  quali  forme  le
disposizioni di carattere  generale  concernenti  le  Amministrazioni
dello  Stato  possono  venire  estese   al   Commissariato   generale
dell'emigrazione; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I  ruoli  numerici  del  personale  tecnico  e  amministrativo,  di
ragioneria,  d'ordine  e  subalterno  dipendente  dal   Commissariato
generale dell'emigrazione, sono confermati  nell'attuale  consistenza
quale  risulta   dall'art.   66   del   testo   unico   della   legge
sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919,  n.
2205. 
 
  Le norme per la nomina e la retribuzione del personale  tecnico  di
cui  all'ultimo  comma  dell'art.  66  predetto,  e  quelle  relative
all'assunzione del personale straordinario previsto dall'art.  1  del
testo  unico  della  legge  sull'emigrazione,  verranno  fissate  con
decreto Reale promosso dal Ministro per gli affari esteri  il  quale,
d'accordo coi Ministri interessati, potra'  destinare  in  temporaneo
servizio al Commissariato  generale  dell'emigrazione  funzionari  di
altre Amministrazioni, fissando loro, con suo decreto,  le  eventuali
indennita'.