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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 162

Che estende ai territori annessi al Regno le tasse di bollo. (023U0162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-7-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 (art. 4)  e  19  dicembre
1920, n. 1778 (art. 3); 
 
  Vista l'Ordinanza del Comando Supremo del Regio Esercito in data 17
giugno 1919, n. 81394 allegati B e H (tassa di bollo sugli  avvisi  e
manifesti al pubblico; smercio  della  carta  filigranata  e  bollata
ordinaria a tassa fissa); 
 
  Visto il R. D. legge 1. settembre 1920,  n.  1296  ed  il  relativo
allegato A col quale sono state estese  ai  territori  della  Venezia
Giulia e della Venezia Tridentina talune disposizioni in  materia  di
tasse di bollo; 
 
  Visto il R. D. 16 giugno  1921,  n.  795  per  quanto  riflette  la
estensione ai territori medesimi delle tasse di bollo sulle  ricevute
ordinarie e sulle note, conti e fatture e delle tasse  sui  trasporti
automobilistici (art. 17, 18, 19, 22, 27 e 28); 
 
  Visto il R. D. legislativo 16 ottobre 1921,  n.  1522  relativo  al
raddoppiamento della tassa graduale di bollo sulle cambiali ed  altri
effetti di commercio,  ed  alla  tassa  di  bollo  sulle  ricevute  o
quietanze ordinarie e  per  somme  indeterminate,  in  vigore  giusta
l'art. 5 nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina  (art.  1  e
2); 
 
  Visto il R. D. 20 ottobre 1921, n. 1423,  per  quanto  riguarda  la
estensione  ai  predetti  territori  delle  tasse  di  bollo  per  la
occupazione di posti nelle vetture a letto sulle ferrovie (art. 8); 
 
  Visti i RR. DD. 10 luglio 1921, n. 1049 (articoli  2  e  10)  e  22
gennaio 1922, n. 20 (articoli 1,2 e 3)  in  forza  dei  quali  talune
delle citate disposizioni in materia di tasse  di  bollo  sono  state
estese ai territori dei Comuni di Zara e di Lagosta annessi al Regno; 
 
  Vista la legge 29 agosto 1922,  n.  1254  per  quanto  riguarda  le
modifiche apportate alle tasse sui biglietti delle scommesse; 
 
  Visto il R. D. 4 settembre 1922, n. 1314 in forza  del  quale  sono
state estese ai territori annessi  le  disposizioni  sulle  tasse  di
bollo per gli atti giudiziarii in materia penale; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Su proposta del ministro segretario di Stato per le finanze; 
 
  ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Ai territori annessi al Regno in virtu' delle  leggi  26  settembre
1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 sono estese: 
 
  1. le disposizioni degli articoli 1 ad 80 (Parte generale e tasse 
     stabilite dalla tariffa generale); 88 a 93; 130 a 132 
     (Tasse stabilite dalla tariffa speciale; tassa sui biglietti 
     delle scommesse) del T. U. di legge sulle tasse di bollo 
     approvato col Decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, 
     n. 135 allegato A; 
 
  2. l'allegato A al T. U. medesimo (tariffa generale) fatta 
     eccezione degli articoli 75 a 79 riflettenti gli atti e 
     registri relativi al servizio ipotecario; 
  3. l'allegato B (tariffa speciale: art. 2 relativo alla tassa di 
     bollo sui biglietti delle scommesse); 
 
  4. l'allegato C - Tabella degli atti scritti esenti in modo 
     assoluto (quindi anche quando se ne faccia uso) dalle tasse di 
     bollo indicate nella tariffa generale; con le modificazioni 
     apportatevi dai seguenti provvedimenti legislativi: 
 
  a) decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629 
     (articoli 13 e 17); 
 
  b) decreto luogotenenziale 1. agosto 1918, n. 1134 
     articolo unico, lettere a) e c); 
 
  c) decreto luogotenenziale 1. agosto 1918, n. 1187 
     (articolo unico); 
 
  d) decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1818 
     (articoli 1 a 4); 
 
  e) decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669 (art. 3) 
     con la modifica apportatavi dal successivo decreto 
     27 febbraio 1919, n. 230 (articolo unico); 
 
  f) decreti luogotenenziali 3 ottobre 1918, n.1452 e 
     27 febbraio 1919, n. 308 per quanto riguarda l'applicazione 
     del contributo a favore della pubblica beneficienza sui 
     biglietti delle scommesse; 
 
  g) R. decreto 28 settembre 1919, n. 1922; 
 
  h) R. decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163 
     allegato C (art. 1 a 6); 
 
  i) R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167 (art. 13); 
 
  l) legge 7 aprile 1921, n. 355 (art. 3) e relative norme di 
     esecuzione disciplinate coi RR. DD. 16 giugno 1921, n. 800 
     (articoli 1 e 2) e 17 luglio 1921, n. 955 (articoli 1 a 3); 
 
  m) legge 10 aprile 1921, n. 444 (art. 7); 
 
  n) R. decreto legislativo 16 ottobre 1921, n. 1522  (articoli  1  e
2); 
 
  o) R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40; 
 
  p) R. decreto 22 gennaio 1922, n. 107 (articoli 1 a 5) relativi al 
     servizio di distribuzione e vendita di valori bollati; 
 
  q) legge 29 agosto 1922, n. 1254 per le norme relative alla tassa 
     di bollo sui biglietti delle scommesse.