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REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 161

Relativo al trasporto, sulle ferrovie dello Stato, di valute metalliche. (023U0161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In forza dei poteri conferiti al  Governo  del  Re  dalla  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto col Ministro  Segretario  di  Stato  pei  lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le ferrovie  dello  Stato  effettueranno  in  franchigia  tutte  le
spedizioni di fondi dell'Erario, compresi quelli in valuta  metallica
e i recipienti vuoti da restituire  alle  tesorerie  mittenti  contro
compenso annuale «a forfait» di lire centocinquantamila  da  imputare
al capitolo 76  del  bilancio  passivo  del  tesoro  per  l'esercizio
1922-923 e sui corrispondenti capitoli dei successivi esercizi. 
 
  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello  dei
lavori pubblici verra' modificato detto compenso  in  relazione  alle
modificazioni che subiranno le tariffe ferroviarie. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                    MUSSOLINI - DE STEFANI - CARNAZZA 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.