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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 152

Che estende ai territori annessi al Regno le tasse sulle concessioni governative. (023U0152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
            per grazia di Dio per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 (art. 4)  e  19  dicembre
1920, n. 1778 (art. 3) ; 
 
  Visto il R. decreto 10 dicembre 1922, n. 1668, in forza  del  quale
sono state estese ai territori annessi alcune disposizioni in materia
di tasse sulle concessioni  governative  di  cui  al  testo  unico  6
gennaio 1918, n. 135, allegato C, nonche' talune voci  della  tariffa
annessa al R. decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163 (allegato
F); 
 
  Visti i Regi decreti 20 gennaio 1921, n. 425, e 29 settembre  1921,
n. 1399, coi quali sono state estese ai territori annessi le tasse di
concessione governativa relative alla produzione  cinematografica  ed
al trasporto delle salme; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze,
di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia ed affari di
culto, per i lavori pubblici e per l'industria ed il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  A complemento delle  norme  in  materia  di  tasse  di  concessioni
governative portate dal R. D. 10 dicembre 1922, n. 1668, sono  estese
ai territori annessi al Regno in  virtu'  delle  leggi  26  settembre
1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 : 
 
    a) le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 10 e 11, 14, 16, 18  a
21 e 23 della legge per le tasse sulle concessioni governative T.  U.
6 gennaio 1918, n. 135, allegato C; 
 
    b) la tabella  B  (diritti  di  segreteria)  allegata  al  T.  U.
medesimo; 
 
    c) Le seguenti voci della tariffa approvata col R D.  legislativo
21 novembre 1919, n. 2163, allegato F con  le  modifiche  apportatevi
dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, e dal R. D legislativo 16  ottobre
1921, n. 1722; 
 
      I) da 1 a 9: Cittadinanza e stato civile. 
 
      II) da 10 a 11: Enti morali. 
 
      IV) 15 (lett. a) e capoverso): Armi e caccia. 
 
      V) 20 e 20-bis: Teatri e  spettacoli  pubblici  (relative  alla
rappresentazione di pellicole cinematografiche ed alla  revisione  di
copioni o scenari). 
 
      VI) da 23 a 27: Sanita' e pubblica sicurezza (comprese le tasse
sul trasporto salme). 
 
      VIII) da 32 a 41: Commercio ed industria. 
 
      IX) da 42 a 44: Proprieta' industriale. 
 
      X) 45: Diritti d'autore. 
 
      XI) da 46 a 52: Opere pubbliche. 
 
      XII) da 50 a 57: Acque pubbliche. 
 
      XIII) 58 e 59: Spiaggia e lido del mare. 
 
      XIV) 60 e 62: Debito pubblico e Cassa depositi e prestiti. 
 
      XV) 63: Solo per quanto concerne i R. Placet. 
 
      XVI)  65  :  Professioni  arti   e   mestieri   (Autorizzazioni
all'apertura ed esercizie di una farmacia).