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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 148

Che estende ai territori annessi, le disposizioni in materia di imposte dirette sui redditi, vigenti nel Regno. (023U0148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 15-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19  dicembre  1920,  n.
1778; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A decorrere dal 1° gennaio 1924, e in  quanto  siano  in  vigore  a
quella data, saranno dovute nei territori annessi al Regno in  virtu'
delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le
seguenti imposte  dirette  contemplate  dagli  allegati  al  presente
decreto, vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze: 
 
  a) Imposta sui redditi di ricchezza mobile; 
 
  b) Imposta sui fabbricati; 
 
  c) Imposta sui terreni; 
 
  d) Imposta sui proventi dei dirigenti e procuratori delle Societa' 
     Commerciali e degli amministratori delle Societa' per azioni; 
 
  e) Contributo personale straordinario di guerra; 
 
  f) Imposta complementare sui redditi; 
 
  g) Imposta straordinaria  sui  dividendi,  interessi  e  premi  dei
titoli emessi da Societa', Provincie, Comuni e altri Enti; 
 
  h) Contributo dei centesimi di guerra.