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REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 144

Contenente disposizioni circa la cauzione, da prestarsi dalle Casse di risparmio e dai Monti di pietà per la gestione di ricevitorie provinciali e di esattorie 'delle imposte nella stessa Provincia. (023U0144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre  1922,  n.  1601,  che  conferisce  pieni
poteri al Governo del Re; 
 
  Vista la legge  17  ottobre  1922,  n.  1401,  testo  unico,  sulla
riscossione delle imposte dirette; 
 
  Riconosciuta  la  necessita'  di  agevolare  la  prestazione  della
cauzione alle Casse di risparmio ed ai Monti di pieta'  che  assumono
la gestione di ricevitorie provinciali e di esattorie  delle  imposte
dirette; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il Ministro delle finanze puo' consentire che  la  cauzione  dovuta
dalle Casse di risparmio e  dai  Monti  di  Pieta'  per  il  decennio
1923-932 venga ridotta a misura inferiore a quella indicata nell'art.
113 della legge 17 ottobre 1922, n. 1401,  qualora  trattisi  di  uno
degli  Enti  predetti  che  si  renda  assuntore  della   ricevitoria
provinciale e di esattorie nella stessa Provincia.