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REGIO DECRETO 14 gennaio 1923, n. 141

Che concede un assegno mensile ai funzionari di ruolo delle Ferrovie dello Stato, appartenenti ai primi sei gradi. (023U0141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-2-1923
al: 17-12-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 6 legge 7 aprile 1921, n. 368; 
 
  Sentito il commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato  per  i  lavori
pubblici, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Ai funzionari di ruolo delle ferrovie dello  Stato  dei  primi  sei
gradi, eccezione fatta per coloro che godono di altre indennita'  del
genere o assegni o premi sotto qualsiasi forma o titolo, e'  concesso
a  seconda  dell'importanza  delle  funzioni  che   essi   esercitano
nell'Amministrazione   delle   ferrovie   dello   Stato    e    della
responsabilita' inerente, un assegno  mensile  di  funzioni  entro  i
limiti appresso indicati e con decorrenza dal 1° gennaio 1923: 
 
    Funzionari di grado superiore al 2°, assegno  mensile  minimo  L.
500, massimo L. 600. 
    Funzionari di grado 2°, id. L. 400, id. L. 500. 
    Funzionari di grado 3°, id. L. 300, id. L. 400. 
    Funzionari di grado 4°, id. L. 200, id. L. 300. 
    Funzionari di grado 5°, id. L. 150, id. L. 200. 
    Funzionari di grado 6°, id. L. 100, id. L. 150.