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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 140

Che estende ai territori annessi al Regno le imposte di fabbricazione. (023U0140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19  dicembre  1920,  n.
1778; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Nei territori annessi al Regno in virtu' delle leggi  26  settembre
1920, n. 1322 e 19 dicembre  1920,  n.  1778,  saranno  applicati  in
conformita' di quanto e' stabilito dagli articoli  seguenti  e  dagli
allegati al presente decreto firmati, d'ordine Nostro,  dal  Ministro
delle finanze, le imposte di fabbricazione e di consumo qui  appresso
elencate: 
 
    a) imposta di fabbricazione dello zucchero; 
 
    b) imposta di fabbricazione della birra; 
 
    c) imposta di fabbricazione e di vendita degli oli  minerali,  di
resina e di catrame; 
 
    d) imposta di fabbricazione degli oli di semi; 
 
    e) imposta sulla fabbricazione dei saponi; 
 
    f) imposta sulla fabbricazione di glucosio, del maltosio e  delle
analoghe materie zuccherine; 
 
    g) imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico  puro  e  sulla
rettificazione di quello impuro; 
 
    h) imposta sulla fabbricazione delle acque gassose; 
 
    i) imposta sul consumo del gas e della energia elettrica.