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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 131

Contenente disposizioni relative al contributo dello stato pel mantenimento di scuole medie pareggiate. (023U0131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-2-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Veduto l'art. 13 del decreto-legge Luogotenenziale 6  luglio  1919,
n. 1186; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione di concerto col Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il contributo dello Stato a favore degli Enti che mantengono scuole
medie  pareggiate  per  l'attuazione  dei   provvedimenti   economici
disposti con il D. L. 6 luglio 1919, n. 1186, sara'  corrisposto  per
l'anno scolastico 1921-922 ai Comuni e alle Provincie  in  misura  di
due terzi della somma concessa a ciascuno dei  detti  Enti  nell'anno
scolastico 1920-921; e per l'anno scolastico 1922-923 in misura di un
terzo della somma stessa. 
 
  Agli altri Enti  il  contributo  sara'  corrisposto  per  gli  anni
scolastici 1921-922 e 1922-1923 in misura pari a quella concessa  nel
1920-921. 
 
  Il contributo predetto cessera' col 30 giugno  1923,  tanto  per  i
Comuni e le Provincie, quanto per tutti gli altri Enti.