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REGIO DECRETO 28 gennaio 1923, n. 127

Che reca disposizioni concernenti il personale delle Amministrazioni statali e gli insegnanti elementari. (023U0127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
          per grazia di Dio e per la volonta' della Nazione 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  Veduta la legge  3  dicembre  1922,  n.  1601,  che,  fra  l'altro,
conferisco al Governo del Re  la  facolta'  di  emanare  disposizioni
aventi  vigore  di  legge  per  il   riordinamento   della   pubblica
Amministrazione; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri,  Ministro
segretario di Stato per l'interno e ad interim per gli affari  esteri
e del Ministro segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'assegno  temporaneo  graduato,  a  seconda  della  misura   dello
stipendio, dal minimo di  L.  120  al  massimo  di  L.  200  mensili,
concesso a norma delle disposizioni emanate anteriormente alla  legge
3 dicembre 1922, n. 1601, e' conservato a favore  dei  personali  cui
competa alla data della entrata in vigore della legge medesima,  fino
all'attuazione delle relative tabelle di stipendi. 
 
  L'assegno autorizzato con le stesse disposizioni sopra  richiamate,
a favore del  personale  postale,  telegrafico  e  telefonico  avente
diritto a sistemazione in ruolo, nella misura di L. 30, L.40, L. 50 o
L. 60 mensili, a seconda delle diverse qualifiche sara' disposto fino
a quando non abbia effetto, per  ciascun  impiegato  o  agente  fuori
ruolo, il passaggio in ruolo.