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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 115

Concernente la sistemazione economica del personale finanziario proveniente dal cessato regime. (023U0115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322  e  l'art.  3
della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Al  personale  delle  autorita'  e  degli  uffici  di  finanza  dei
territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322,
e 19 dicembre  1920,  n.  1778,  in  servizo  al  1°  luglio  1920  o
riammessovi successivamente, in quanto lo stesso  sia  stato  assunto
sotto il cessato regime e non  sia  stato  comunque  allontanato  dal
servizio,   sono   estesi   provvisoriamente   ed   ai   soli    fini
dell'assimilazione economica, rispetto alle corrispondenti  categorie
del Regno: 
 
  a) il sistema del ruolo aperto in conformita' delle annesse tabelle 
     e delle norme contenute negli articoli seguenti; 
 
  b) le disposizioni concernenti le indennita' di carica e di 
     funzioni per le categorie che ne sono provviste; 
 
  c) le disposizioni dell'art. 40 (comma 3°) del Regio decreto 
     23 ottobre 1919, n. 1971, concernenti le abbreviazioni di 
     periodo spettanti agli impiegati che in 35 anni complessivi di 
     servizio non raggiungerebbero, con gli aumenti alle scadenze 
     normali, il massimo stipendio fissato nelle unite tabelle per 
     il quadro al quale sono assegnati; 
 
  d) il beneficio delle abbreviazioni di un anno per ciascuno dei 
     primi 5 e dei primi 3 periodi, rispettivamente, contemplate 
     nell'art. 5 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739, a favore 
     degli applicati e degli uscieri. 
 
  Oltre lo stipendio, qualunque ne sia  la  misura,  spetta,  fino  a
tanto che sara' corrisposta al similare personale del Regno, a  tutti
gli impiegati l'indennita' caroviveri di cui al decreto Luogotenziale
14 settembre 1918, n. 1314, ed al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737. 
 
  Spetta inoltre ai medesimi l'assegno mensile  temporaneo  preveduto
dall'art. 14 comma 1°, della legge 13 agosto 1921, n.  1080,  con  la
decorrenza ivi fissata e fino al 31 marzo 1922, salvo che  si  tratti
di impiegati od agenti i quali conservino, a termini dall'art. 21 del
presente decreto, un assegno personale da riassorbirsi, nel qual caso
il  compenso  mensile  sara'  corrisposto  solamente  per  la   parte
eccedente il detto assegno personale. 
 
  Dal 1° aprile 1922 alle tabelle annesse al  presente  decreto  sono
sostituite quelle annesse al R. decreto 30 settembre 1922,  n.  1290.
Ai funzionari collocati nei quadri di classificazione degli  stipendi
dei  segretari  capi,  dei  ragionieri  capi  e  degli  altri   gradi
economicamente equiparati spetta il trattamento previsto dalle  nuove
tabelle pei primi segretari, pei primi ragionieri  e  per  gli  altri
gradi economicamente equiparati. 
 
  Per tutto il resto rimane fermo, anche per quanto riguarda le norme
e la base di liquidazione  delle  pensioni,  il  vigente  ordinamento
dello stato giuridico del detto  personale,  fino  a  che  non  siasi
provveduto alla revisione di esso. 
 
  Il conferimento dei nuovi  stipendi  dipendenti  dall'assimilazione
non ha per effetto la liquidazione delle eventuali  differenze  delle
indennita' di missione o competenze analoghe spettanti  al  personale
anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.