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REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 92

Che fissa dal 1° febbraio 1923, il prezzo di vendita ai rivenditori ed al pubblico del sale di Salsomaggiore. (023U0092)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 14-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo del Re,  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la vigente tariffa  dei  prezzi  per  la  vendita  dei  sali,
approvata con R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1493: 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  A  partire  dal  1°  febbraio  1923  il  sale  di  ebollizione   di
Salsomaggiore  e'  compreso  nella  categoria  «Sale  macinato  e  di
Volterra», ed e' venduto al prezzo di lire 95  ai  rivenditori  e  di
lire 100 al pubblico, por ogni quintale. 
 
  Del presente decreto sara' data comunicazione al Parlamento. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                               MUSSOLINI - DE STEFANI 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.